ART. 24 DELLA COSTITUZIONE -
Articolo 24
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi [cfr. art. 113].
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
Esiste un elenco di avvocati a difesa dei meno abbienti che offrono in maniera gratuita la loro professionalita', ma è lo Stato che deve pagare questo diritto sancito dalla Costituzione.
LO STATO NON PAGA DA ANNI, VENENDO MENO AD UN DIRITTO DEI CITTADINI.
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