Obbligazioni garantiteCon Covered bond (tradotto obbligazioni garantite) ci si riferisce ad un’obbligazione bancaria caratterizzata da un profilo di rischio molto basso e da un'elevata liquidità. Questa tipologia di obbligazioni rappresenta nel nostro Paese una novità piuttosto recente, disciplinata per la prima volta dall'art.7 bis della Legge 30 aprile 1999, n. 130 introdotta dal decreto sulla competitività del maggio 2005.
A differenza delle normali cartolarizzazioni i covered bond garantiscono la restituzione di capitale ed interessi grazie al vincolo di una fetta dell'attivo patrimoniale della banca destinato esclusivamente alla remunerazione ed al rimborso del bond.
L'iter di emissione è costituito principalmente da tre fasi:
1) nella prima fase la banca cede alcune attività (titoli o crediti) ad una società veicolo; 2) successivamente la società veicolo per l'acquisto degli asset chiede un finanziamento alla banca cedente che ottiene il capitale necessario attraverso l'emissione di obbligazioni; 3) la separazione patrimoniale degli asset bancari ceduti alla società veicolo infine permette di ottenere una garanzia destinata al soddisfacimento degli obbligazionisti garantiti e non attaccabile da terzi creditori. Proprio grazie a questa garanzia aggiuntiva i covered bond offrono maggiore sicurezza rispetto alle obbligazioni tradizionali. La doppia garanzia offerta sia dalla banca che dal portafoglio crediti permette ai covered bond una maggiore liquidità, accompagnata da rating più elevati e rendimenti più contenuti connessi alla maggior certezza dell'investimento effettuato e offre agli investitori più cauti una buona opzione di investimento.
Utilizzati in 22 paesi europei, in Germania i covered bond sono stati istituiti da oltre 100 anni, mentre in altri, come la Gran Bretagna e l'Olanda si è provveduto solo ultimamente alla preparazione di un testo normativo essendo, fino a tempi recenti, ogni emissione definita sulla base di veri e propri accordi contrattuali.
Ai minori rischi tuttavia corrispondono rendimenti più bassi in quanto l'alea connessa all'investimento e più bassa, in altri termini gli obbligazionisti sono disposti a chiedere un rendimento minore rispetto ai titoli obbligazionari non garantiti e questo costituisce un indubbio vantaggio per la banca emittente che riesce a ottenere capitale dovendo supportare costi bassissimi.
Infine un'ulteriore garanzia è rappresentata dalle Istruzioni della Banca d’Italia, la quale prevede che, durante l’intera durata dell’operazione e con cadenza semestrale:
1) il valore complessivo delle attività cedute sia rimasto alterato e non abbia subito svalutazioni;
2) il valore complessivo degli assets sia almeno pari al valore complessivo delle obbligazioni garantite emesse sul mercato;
3) gli interessi maturati dalle attività cedute costituenti patrimonio separato netto siano sufficienti a coprire gli interessi dovuti dalla banca emittente sui covered bond.
Con cadenza annuale, gli organi di amministrazione dovranno poi sottoporre a revisione le totali procedure di controllo e valutazione, al fine di valutarne l’attualità e l’attendibilità. Inoltre l'emittente dovrà nominare un “Asset Monitor”, un organo esterno e indipendente, avente il compito di effettuare una relazione annuale sull’operazione da sottoporsi al vaglio del Collegio Sindacale della società emittente.
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